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Fondo nuove competenze, scommessa sulla formazione

Nell’infinito panorama delle misure introdotte per fronteggiare la forte crisi economica che imperversa nel mondo del lavoro, spicca da ultimo il “Fondo Nuove Competenze”.
di Claudia Massimiani

Pensato a maggio è stato definitivamente inserito nel decreto rilancio e nel decreto Agosto ed è divenuto realtà lo scorso 22 ottobre e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 grazie ad una dotazione complessiva che ammonta a 730 milioni di euro.

Questa nuova opportunità di formazione, consente ai datori di lavoro di rimodulare l’orario di lavoro, affinché una parte di questo venga destinata alla frequenza da parte dei lavoratori dipendenti di percorsi formativi e di aggiornamento professionale, tale misura dovrebbe evitare i licenziamenti da un lato ed il ricorso alla Cassa Integrazione dall’altro.

Ma non solo: uno strumento del genere permette a datori di lavoro privati di investire sulla formazione, da sempre tasto dolente all’interno di una realtà lavorativa, perché se è vero come è vero che essa costituisce una prerogativa necessaria allo svolgimento delle varie attività lavorative, dall’altro è il neo di tutti i datori di lavoro che oltre al costo del lavoratore devono anche fare in modo che questi risulti il più competitivo possibile, proprio mediante una mirata formazione o un innalzamento dei livelli di competenze già possedute.

Il Fondo Nuove Competenze consiste in un vero e proprio bando istituito presso l’ANPAL (Agenzia per le politiche attive del lavoro). Presupposto necessario per accedere al fondo è che l’impresa richiedente abbia effettuato una rimodulazione dell’orario di lavoro per sopravvenute esigenze lavorative e tale rimodulazione sia stata sottoscritta con un accordo collettivo entro il 31/12/2020.

Il bando per l’accesso al Fondo nuove competenze è rivolto alle imprese con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati. Il lavoratore destinatario di tale misura deve avere un contratto di lavoro dipendente oppure in somministrazione.

Nell’accordo collettivo (baricentro della misura) deve essere sancito:
– il numero dei partecipanti;
– Il numero di ore destinate alla formazione (max 250 per ogni lavoratore);
– Le modalità con cui si intendono valorizzare le competenze già possedute dal lavoratore;
– Un percorso di formazione personalizzato a seconda delle diverse figure professionali, che dimostri il vantaggio ottenuto dal datore di lavoro circa l’occupabilità del lavoratore anche al fine di promuovere un eventuale ricollocazione dello stesso in altre realtà lavorative, nonché l’introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche e/o organizzative. Tali programmi dovranno essere concordati tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali di II livello.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali.

La formazione potrà essere erogata anche direttamente dall’impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione di dimostrare preventivamente il possesso dei requisiti necessari cioè possedere, direttamente o indirettamente, i requisiti fisici, tecnici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto proposto. Le attività che verranno finanziate dovranno concludersi entro 90 gg dall’approvazione della domanda o entro 120 giorni se sono coinvolti Fondi interprofessionali.

Il Fondo nuove competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e, può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Ruolo fondamentale in questa misura assumono le parti sociali, chiamate a verificare sia la corrispondenza del percorso formativo predisposto per i lavoratori dell’azienda richiedente sia il puntuale svolgimento delle ore di formazione.

Lavoratori che vedranno in conseguenza della riduzione dell’attività lavorativa, la possibilità di investire sulla propria crescita professionale anziché il ricorso alla Cassa Integrazione. Ed ancora, emerge l’eccezionalità della misura sul profilo temporale, data la necessità di stipulare l’accordo entro il 31/12/2020, oltre che lo svolgimento del programma entro i 90/120 giorni.

Da qui l’auspicio che il tutto non venga soffocato dalla burocrazia e permetta a i soggetti coinvolti, (datori di lavoro, sindacati, Regioni, oltre che Fondi paritetici interprofessionali) un dialogo celere che renda omaggio alla ratio ultima della misura e cioè che non si sprechi tempo: ad una riduzione della domanda del lavoro corrisponderà un aumento della qualità dell’offerta. Una rivoluzione nel mondo del lavoro che per la prima volta non gioca in difesa cercando di contenere le conseguenze della crisi del lavoro, ma piuttosto sfodera un attacco attivo dalla parte di tutti, che nella formazione professionale per i giovani, ed in quella continua per i senior permette loro di non vedere frustate le proprie potenzialità da uno strumento come la cassa integrazione, ma piuttosto che le stesse vengono esaltate: il principio del welfare è salvo.