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Ristrutturazioni

Credito di imposta per il super ecobonus nel DL Rilancio

di Paola Caracciolo

Il Decreto- Legge 19 maggio 2020 n. 34, ovvero il Decreto Rilancio, introduce importanti misure fiscali per incentivare la ristrutturazione di casa e favorire l’efficientamento energetico.

Gli incentivi riguardano soltanto l’abitazione principale. Sono esclusi: seconde case (non in condominio), immobili di imprese, uffici e soggetti passivi IRES. Con il “Recovery Fund” presentato dalla Commisione Europea lo scorso 27 maggio, sarà forse possibile estendere la durata (oltre i 18 mesi) e i beneficiari (anche le seconde case) della misura.

In sintesi, ecco i punti chiave del provvedimento (Titolo VI, art. 119 e art. 121).

Detrazione per il contribuente 

La detrazione fiscale si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Casi ammessi per l’efficientamento energetico 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda totale, per un totale spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A,  a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. Incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.  La detrazione è calcolata su un totale non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio. Sono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • interventi sugli edifici unifamiliari per  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un totale delle spese non superiore a euro 30.000. Sono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • in compresenza di almeno uno degli interventi già descritti, sono ammessi gli altri interventi previsti nel DL 4 giugno 2013 n.63, art. 14, in materia di ecobonus.
  • per usufruire delle detrazioni, gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di  almeno  due classi  energetiche  dell’edificio,  ovvero,  se  non  possibile,  il conseguimento  della  classe  energetica  in piu’ 
  • per dimostrare la conformità dei lavori, l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), deve essere rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Alternative alla detrazione 

I soggetti che sostengono le spese di cui sopra, negli anni 2020 e 2021, possono scegliere in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento, una delle due opzioni seguenti:

  • sconto in fattura: contributo, sotto forma di  sconto sul  corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al 100 per cento, anticipato dall’impresa fornitrice che ha effettuato gli interventi e da quest’ultima recuperato sotto forma di credito  d’imposta,  con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Riepilogo generale degli interventi che usufruiscono del credito di imposta sotto forma di sconto o di cessione 

In riferimento anche a quanto stabilito dal precedente DL 4 giugno 2013, n.63 e successive disposizioni in materia di ecobonus, il credito di imposta si applica in generale alle spese relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (casi ammessi dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • installazione di  impianti  fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • ulteriori tipologie d’intervento comprese nell’ecobonus: pannelli solari, schermature solari, etc.