Credito di imposta per il super ecobonus nel DL Rilancio
di Paola Caracciolo
Il Decreto- Legge 19 maggio 2020 n. 34, ovvero il Decreto Rilancio, introduce importanti misure fiscali per incentivare la ristrutturazione di casa e favorire l’efficientamento energetico.
Gli incentivi riguardano soltanto l’abitazione principale. Sono esclusi: seconde case (non in condominio), immobili di imprese, uffici e soggetti passivi IRES. Con il “Recovery Fund” presentato dalla Commisione Europea lo scorso 27 maggio, sarà forse possibile estendere la durata (oltre i 18 mesi) e i beneficiari (anche le seconde case) della misura.
In sintesi, ecco i punti chiave del provvedimento (Titolo VI, art. 119 e art. 121).
Detrazione per il contribuente
La detrazione fiscale si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Casi ammessi per l’efficientamento energetico
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda totale, per un totale spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. Incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. La detrazione è calcolata su un totale non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio. Sono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un totale delle spese non superiore a euro 30.000. Sono incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- in compresenza di almeno uno degli interventi già descritti, sono ammessi gli altri interventi previsti nel DL 4 giugno 2013 n.63, art. 14, in materia di ecobonus.
- per usufruire delle detrazioni, gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica in piu’
- per dimostrare la conformità dei lavori, l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), deve essere rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Alternative alla detrazione
I soggetti che sostengono le spese di cui sopra, negli anni 2020 e 2021, possono scegliere in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento, una delle due opzioni seguenti:
- sconto in fattura: contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al 100 per cento, anticipato dall’impresa fornitrice che ha effettuato gli interventi e da quest’ultima recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Riepilogo generale degli interventi che usufruiscono del credito di imposta sotto forma di sconto o di cessione
In riferimento anche a quanto stabilito dal precedente DL 4 giugno 2013, n.63 e successive disposizioni in materia di ecobonus, il credito di imposta si applica in generale alle spese relative agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (casi ammessi dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- ulteriori tipologie d’intervento comprese nell’ecobonus: pannelli solari, schermature solari, etc.