Rifiuti

Smaltimento rifiuti: categorie e obblighi per imprese e enti

Per conoscere tutte le direttive e informazioni sulla gestione dello smaltimento rifiuti, è a disposizione degli utenti l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in base alla Regione di riferimento.
di Paola Caracciolo

Secondo il DL n.152/2006 (art.12, comma 5 e s.m.i.), l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per imprese ed enti che:

  • svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti
  • effettuano attività di bonifica dei siti
  • effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
  • effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La procedura di iscrizione semplificata riguarda esclusivamente:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno (DL n.152/2006, art. 212, comma 8)
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (DL n.65/2010)
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici (DL n. 267/2000), per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

L’obbligo di iscrizione all’Albo è esteso anche alle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (DL n. 152/2006, art. 194, comma 3). Attualmente non riguarda le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti, che trattengono i rifiuti in attesa di consegnarli direttamente alle imprese ferroviarie o navali o alle società che ne amministrano il successivo trasporto (Dl n. 152/2006, art. 212, comma 12).

In sintesi, come risulta dal sito dell’Albo, ad oggi risultano attive 9 macro-categorie di iscrizione:

  1. raccolta e trasporto di rifiuti urbani
  2. produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, oltre a produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno
  3. distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature
  4. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
  5. raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
  6. imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
  7. intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
  8. bonifica di siti
  9. bonifica dei beni contenenti amianto.

La macro- categoria 1.“raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, comprende le sottocategorie:

  • raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
  • raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
  • raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
  • attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
  • raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade (DL n.152/2006, art.184, comma 2, lettera d)
  • raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
  • attività di spazzamento meccanico
  • attività di gestione centri di raccolta.

Infine, la macro-categoria 8. “bonifica dei beni contenenti amianto”, include 2 importanti sottocategorie:

  • attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
  • attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.