Per conoscere tutte le direttive e informazioni sulla gestione dello smaltimento rifiuti, è a disposizione degli utenti l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in base alla Regione di riferimento.
di Paola Caracciolo
Secondo il DL n.152/2006 (art.12, comma 5 e s.m.i.), l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per imprese ed enti che:
- svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti
- effettuano attività di bonifica dei siti
- effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto
- effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
La procedura di iscrizione semplificata riguarda esclusivamente:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno (DL n.152/2006, art. 212, comma 8)
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (DL n.65/2010)
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici (DL n. 267/2000), per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
L’obbligo di iscrizione all’Albo è esteso anche alle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (DL n. 152/2006, art. 194, comma 3). Attualmente non riguarda le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti, che trattengono i rifiuti in attesa di consegnarli direttamente alle imprese ferroviarie o navali o alle società che ne amministrano il successivo trasporto (Dl n. 152/2006, art. 212, comma 12).
In sintesi, come risulta dal sito dell’Albo, ad oggi risultano attive 9 macro-categorie di iscrizione:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, oltre a produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno
- distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- bonifica di siti
- bonifica dei beni contenenti amianto.
La macro- categoria 1.“raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, comprende le sottocategorie:
- raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali
- attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
- raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade (DL n.152/2006, art.184, comma 2, lettera d)
- raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
- attività di spazzamento meccanico
- attività di gestione centri di raccolta.
Infine, la macro-categoria 8. “bonifica dei beni contenenti amianto”, include 2 importanti sottocategorie:
- attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
- attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.