“Impresa femminile” sono le società di persone e di capitali, le cooperative, le ditte individuali governati e gestiti da donne. Non rileva l’età né il settore. Fra le imprese femminili sono incluse anche le professioniste.
La definizione normativa è fornita nella legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1, lettere a) e b):
le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
le professioniste
La legge del 25 febbraio 1992, n. 215 è denominata: “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”
All’interno della legge si trovano
– l’istituzione di un fondo dedicato
– previsione di contributi
– sgravi fiscali di diversa natura
– modalità di concessione
Sempre nella stessa legge è stato istituito il “Comitato per l’imprenditoria femminile” presso il MISE (Ministero per lo Sviluppo economico). Il compito del comitato è quello di indirizzare e programmare gli interventi previsti dalla legge stessa che lo istituisce nonché promuovere lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità femminile.
I benefici previsti nel fondo sono destinati alle imprese femminili ma non solo. In effetti beneficiari delle azioni, fondi e tutte le altre misure sono tutti quegli enti che, direttamente o indirettamente, favoriscono l’accesso al mondo imprenditoriale da parte delle donne.
La lettera b) dell’articolo 2, infatti, specificatamente determina che sono beneficiari oltre alle imprese femminili anche “le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne“.
Oltre la definizione cardine, le politiche relative al sostegno all’imprenditoria femminile si sono notevolmente evolute.
E’ possibile trovare una sintesi dello stato attuale, e dei finanziamenti pubblici per l’imprenditoria femminile cliccando qui: