Integrazione salariale e assegno ordinario

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario nel “Decreto Rilancio”
di Paola Caracciolo

L’atteso Decreto Rilancio, ovvero il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto alcune modifiche al Decreto Cura Italia anche in riferimento alle misure a favore dei lavoratori.

In particolare con il Titolo III, Capo I, artt. 68-71, sono state aggiornate 4 misure: il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario- il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione straordinaria- la Cassa Integrazione in deroga- ulteriori modifiche in materia.

In linea di massima, le variazioni più signficative riguardano l’estensione della Cassa Integrazione da 9 a 18 settimane e il ruolo dell’Inps nella CISOA.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Art.68, comma 1 a) b) d) e)

– I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologioca da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario con casuale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo solo se risulta interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E’ altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
– Come richiesto dal MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), esclusivamente per i datori i lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e’ possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
– Ai beneficiari di assegno ordinario spetta l’assegno per il nucleo familiare.
– Per l’assegno ordinario, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali devono essere svolti dal datore di lavoro anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
– Qualora la domanda sia presentata dopo il termine previsto (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa), l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potra’ aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.
– Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto sopra.
– Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
– Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto già previsto.
– La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attivita’ lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e’ fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, puo’ essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga (ai sensi dell’art. 22 DL Cura Italia).