Il sovraindebitamento è “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni“. Così lo definisce la legge numero 3 del 27 gennaio 2012 denominata “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, successivamente modificata e convertita nella Legge n° 221 del 17 dicembre 2012.
In termini più semplici e chiari può considerarsi sovraindebitato chi ha contratto un debito maggiore del reddito disponibile con la ovvia conseguenza che si trova nella impossibilità di far fronte ai pagamenti dovuti.
L’istituto del sovraindebitamento prevede una procedura, in termini tecnici definita “composizione della crisi da sovraindebitamento” che consente di non arrivare a pignoramenti ed espropriazioni dei beni in quanto prevede il preventivo raggiungimento di un accordo fra il debitore, che in tal modo può far fronte all’alienazione dei debiti e i creditori che sono soddisfatti, in tutto o in parte, dei loro crediti.
Sono destinatari dell’istituto del sovraindebitamento privati, imprenditori e professionisti definiti “non fallibili”. Tutti coloro, in sostanza, che non sono soggetti e quindi non possono accedere alle procedure previste nella legge fallimentare. Quindi:
– consumatori, se estranei all’attività imprenditoriale o professionale;
– imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l’attività da più di 1 anno;
– enti privati non commerciali: imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012);
– Start up innovative.
Come funziona la procedura?
Il soggetto che ritiene di versare nella condizione di sovraindebitamento ed intende accedere alla composizione della crisi deve rivolgersi ad un Organismo, denominato OCC (Organismo di composizione della crisi) scegliendolo, fra quelli istituiti*, sulla base della competenza per territorio (che coincide con quella del tribunale di riferimento). L’OCC, ricevuta l’istanza, ha il compito di: assistere il debitore durante l’elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori; verificare che i dati dell’accordo e la documentazione siano corretti e veritieri; fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori; assolvere alle formalità pubblicitarie e alle funzioni di liquidatore, ove ordinato dal Giudice.
*Gli OCC sono istituiti presso gli Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati. Qualora sul territorio di competenza non sia ancora attivo, bisogna rivolgersi al tribunale richiedendo la nomina di un professionista abilitato a gestire la procedura.