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Impresa associata collegata e autonoma

La definizione di impresa associata collegata e autonoma è disciplinata dalla normativa europea laddove vengono descritti i requisiti per l’inquadramento delle micro piccole e medie imprese.

Di seguito i requisiti.

Impresa associata

Nella definizione di m PMI, l’impresa si considera associata quando abbia con altre aziende la seguente relazione: un’impresa detiene da sola, insieme ad una o più imprese collegate, il 25%* o più del capitale o diritti di voto di un’altra impresa.
Il calcolo dei parametri di un’impresa associata si effettua sulla somma dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale in proporzione alla partecipazione al capitale o alle percentuali di diritto di voto detenuti dalle imprese immediatamente a valle e a monte dell’impresa che richiede l’agevolazione.

Impresa collegata

E’ considerata collegata l’impresa in cui un’altra impresa:

  • dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • può esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • può esercitare un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, quando la legge applicabile consenta questi contratti o clausole;
  • in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza assoluta dei diritti di voto.
    Inoltre, un’impresa può essere ritenuta collegata ad un’altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla normativa nazionale vigente;
  • le attività svolte dalle imprese devono essere comprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, o un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Il calcolo per l’impresa collegata si effettua sulla base della somma dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale di tutte le imprese a monte e a valle dell’impresa richiedente l’agevolazione.

Impresa autonoma

E’ considerata impresa autonoma l’impresa che non è né associata né collegata.

Il riferimento normativo per la distinzione fra impresa associata collegata e autonoma è la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 maggio 2003 ed in vigore dal 1° gennaio 2005 implementata con la Guida per l’individuazione delle dimensioni d’impresa contenente anche un modello di dichiarazione che le singole imprese possono completare in autonomia al fine di determinare il proprio inquadramento. In Italia la nuova definizione è stata recepita con il D.M. del 18 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 denominato Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

Nota tecnica
*La quota del 25% può essere raggiunta o superata se sono presenti le seguenti categorie di investitori:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che esercitano regolare attività di investimento in capitale di rischio e che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, che anno un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

La definizione di micro piccola e media impresa m PMI è disponibile nell’articolo Definizione di micro piccola e media impresa