Confidi

Confidi, cosa sono come funzionano

I Confidi sono istituti che prestano garanzie alle imprese socie per facilitare la capacità di ottenere finanziamenti bancari. L’intervento di un confidi è particolarmente utile, se non necessario, per tutte quelle imprese, pur meritevoli di credito, che tuttavia non hanno adeguati patrimoni o capacità.

Nella legge n. 326/2003, art. 13 si trova la definizione per cui i confidi sonoi consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società Confidiconsortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi” ossia “l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario

L’istituto del confidi, ed i confidi stessi, risale al 1956 ed ha rappresentato espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. La base su cui si fonda sono i principi di mutualità e solidarietà fra imprese. Dal 1956 più volte le normative sono state aggiornate, attualmente la loro attività è legiferata all’interno del Testo Unico Bancario (TUB).

I confidi possono operare esclusivamente in favore delle imprese proprie associate e possono essere classificati in due tipologie differenti:

Confidi “minori”, o “non vigilati”
L’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato Decreto del MEF e delle riserve di attività previste dalla legge (cfr. art. 112 c. 1 TUB) è effettuato in via esclusiva.

Confidi “maggiori” o “vigilati” (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB)
Oltre ad altre numerose distinzioni, nel TUB è disposto che i Confidi iscritti nell’albo (i cd “maggiori”) esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi ma possono:
– “concedere altre forme di finanziamento” nel limite del 20% dell’attivo;
– prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
– gestione di fondi pubblici di agevolazione;
– stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione

I confidi sono una delle più antiche e consolidate pratiche mutualistiche e cooperative delle piccole imprese italiane, che nei decenni si è rivelata efficace strumento di promozione per l’accesso al credito soprattutto per le tante MPMI (micro, piccole e medie imprese) sprovviste di altre fonti di patrimonio da porre a garanzia.